Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 20/03/2003

-Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 214) reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive». Nota all'art. 1:

-Per il testo dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1999, n. 109, si vedano le note alle premesse.

Art. 2.

1. Il personale destinatario del compenso è individuato, tenuto conto dell'esigenza della migliore utilizzazione delle professionalità presenti tra il personale del Ministero e del criterio della rotazione degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, in base all'accordo sindacale richiamato nelle premesse e nel rispetto delle quote massime stabilite dagli

articoli seguenti.

Art. 3.

1. Per progetti d'importo fino a 200.000,00 euro l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione

a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%

b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori: 1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%; 2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%; 3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%

c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%

d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%

e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 4. 1. Per progetti d'importo compreso tra euro 200.000,01 ed euro 1.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione

a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%

b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:

c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%

d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%

e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione ovvero personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 5.

1. Per progetti d'importo superiore a 1.000.000,00 euro il fondo è attribuito in ragione del 1,2%, secondo la seguente ripartizione

a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%

b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:

1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;

2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;

3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%

c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%

d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%

e) personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 6.

1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata.

2. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

3. L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.

4. La quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti per la scarsa complessità dell'opera da realizzare, o in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; a tal fine la percentuale dell'incentivo che non viene assegnata non può essere inferiore al cinque per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da

a) ad e) del comma 1 degli articoli 3, 4 e 5.

5. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non è conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della Legge n. 109/1994. Nota all'art. 6:

-Il testo dell'art. 25, comma 1, lettera d), e 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41), recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», come modificato da ultimo dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415, è il seguente: «Art. 25 (Varianti in corso d'opera) -

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi

a)-c) (omissis).

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Ossevatorio e al progettista. (Omissis).

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.».

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato effettuato alla data della sua entrata in vigore. Il presente Decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 marzo 2003 Il Ministro: Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 391

 

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